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SPECIALE AUTO D'EPOCA Informazioni e curiosità per gli amanti della categoria.

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  #1  
Vecchio 10-12-2008, 00.14.48
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Predefinito Importante auto storiche consigli utili!!!

Fonte ACI

AutocertificazioneCodice della stradaEssere in regolaGuida al bollo autoGuida pratiche autoSportello Telematico dell'Automobilista (STA)Agevolazioni fiscali veicoli destinati ai disabiliReiscrizione veicoli storici Acquisto veicolo nuovoPassaggio di proprietàCessione ad un concessionario o ad un rivenditore di autoVendita ad un privatoCautele nell'acquistoMancata trascrizione al PRAVeicolo di importazioneEreditare un veicoloTassazione per la trascrizione al PRA Cambio di residenzaVariazioni tecnichePerdita documenti o targaFurto del veicoloEsportazioneDemolizione Costi delle formalitàModulistica PRACiclomotoriPatenteMulte

Contenuto principale
La legge (art.18 L.289/2002- legge finanziaria 2003) prevede la possibilità di reiscrivere al Pubblico Registro Automobilistico i veicoli radiati d'ufficio d'interesse storico e collezionistico, conservando targhe e documenti originari.

Sono veicoli d'interesse storico e collezionistico, in base all'art.60 del Codice della Strada, i veicoli iscritti nei registri ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

Per ottenere la reiscrizione è indispensabile che l'interessato:

sia in possesso almeno delle targhe originarie (in mancanza il veicolo deve essere reimmatricolato, con conseguente cambio della targa)


dimostri l'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche arretrate del triennio precedente a quello nel corso del quale si richiede l'iscrizione, con una maggiorazione del 50%.

ATTENZIONE:
Sono accettate al P.R.A. le sole pratiche di reiscrizione accompagnate da copia dell'attestazione di pagamento delle tasse in misura piena maggiorata del 50%.
E' possibile accettare pratiche con pagamento forfettario (sempre maggiorato del 50%), solo nel caso particolare in cui l'interessato presenti un parere favorevole rilasciato in tal senso dall'Ente titolare del tributo.

E' da notare che , per effetto della reiscrizione al P.R.A. del veicolo, viene ripristinato l'obbligo di pagare la tassa automobilistica dal periodo in corso alla data della richiesta; inoltre non sono più valide le attestazioni di esenzione per le tasse rilasciate a suo tempo dal Ministero delle Finanze a favore di veicoli storici specificatamente individuati.

Se l'interessato dispone delle targhe originarie ma non della carta di circolazione, deve richiedere all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri l'immatricolazione del veicolo con la stessa targa (a questo fine deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'anno di prima immatricolazione, la precedente iscrizione al P.R.A. e l'anno di avvenuta radiazione d'ufficio, oppure copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.); una volta eseguita l'immatricolazione e ottenuto il rilascio della relativa carta di circolazione, deve reiscrivere il veicolo al P.R.A..

Se invece l'interessato dispone sia delle targhe originarie che della carta di circolazione originaria, deve rivolgersi prima all'Ufficio Provinciale ACI del Pubblico Registro Automobilistico e chiedere la reiscrizione del veicolo; ottenuta la reiscrizione deve poi chiedere l'annotazione nei registri del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

In entrambe le ipotesi sopra descritte, bisogna presentare al Pubblico Registro Automobilistico:

copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate e maggiorate;


copia del certificato d'iscrizione ad uno dei Registri Storici sopra indicati;


carta di circolazione;


foglio complementare originario;


titolo di proprietà (vedi sotto).


Se il foglio complementare (o l'eventuale duplicato a suo tempo rilasciato dall'ACI) non è disponibile, occorre presentare la denuncia sporta agli organi di polizia per smarrimento, furto o distruzione (oppure la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).
Considerato l'indubbio valore storico di questo documento è consentito che la parte trattenga il foglio complementare, rilasciando al riguardo una apposita dichiarazione.
A seguito della reiscrizione al P.R.A. viene rilasciato il Certificato di Proprietà (C.d.P.) che è necessario per effettuare le successive formalità relative al veicolo; non potrà invece essere utilizzato per richiedere annotazioni/trascrizioni al PRA il foglio complementare originario trattenuto per il suo valore storico.

Per ciò che attiene al titolo da produrre al PRA, possono verificarsi le seguenti alternative:

1) Reiscrizione a nome dell'intestatario precedente:

Il proprietario già intestatario presenta dichiarazione di proprietà redatta nella forma della scrittura privata con firma autenticata dal notaio o da un Comune o dai titolari o dipendenti delegati di uno STA* in bollo e, se autenticata da notaio, in duplice originale , in cui chiede la reiscrizione del veicolo a proprio nome con la stessa targa.

2) Reiscrizione a nome dell'acquirente, munito di titolo traslativo a proprio favore:

Occorre produrre un titolo traslativo della proprietà nelle forme previste ex art.2657c.c. (sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente). La scrittura privata può essere autenticata da un notaio o da un Comune o dai titolari o dipendenti delegati di uno STA*, deve essere in bollo e se autenticata dal notaio in duplice originale.

Spero queste notizie vi saranno utili per il forum e non solo a tutti coloro che sono interessati o appasionati di auto storiche in generale.
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Ultima modifica di J@ck156 : 10-12-2008 alle ore 11.39.59. Motivo: Aggiunta della fonte
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Vecchio 10-12-2008, 00.20.24
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Fonte ACI

*Gli STA - Sportelli Telematici dell'Automobilista - sono attivati presso gli Uffici Provinciali che gestiscono il PRA, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, le Delegazioni ACI e gli Studi di Consulenza Automobilistica.

Veicolo di importazione
Per circolare
AutocertificazioneCodice della stradaEssere in regolaGuida al bollo autoGuida pratiche autoSportello Telematico dell'Automobilista (STA)Agevolazioni fiscali veicoli destinati ai disabiliReiscrizione veicoli storici Acquisto veicolo nuovoPassaggio di proprietàCessione ad un concessionario o ad un rivenditore di autoVendita ad un privatoCautele nell'acquistoMancata trascrizione al PRAVeicolo di importazioneEreditare un veicoloTassazione per la trascrizione al PRA Cambio di residenzaVariazioni tecnichePerdita documenti o targaFurto del veicoloEsportazioneDemolizione Costi delle formalitàModulistica PRACiclomotoriPatenteMulteCont enuto principale
Avete deciso di acquistare direttamente all'estero un veicolo, nuovo o usato? Vediamo cosa bisogna fare per essere in regola.

Per trasferire in Italia un veicolo acquistato all'estero, si deve provvedere all'immatricolazione del veicolo e all'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Le procedure per immatricolare in Italia e per iscrivere al PRA i veicoli provenienti dall'estero sono diverse a seconda che si tratti di:

veicoli importati da un Paese UE
veicoli importati da un Paese extra UE

IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AL PRA DI VEICOLI DI PROVENIENZA UE
Le pratiche amministrative per l'importazione in Italia di veicoli nuovi o usati da altro Paese UE o appartenente allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) vanno gestite mediante le procedure di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), salvo che per alcune casistiche residuali non ancora trattabili mediante le procedure telematiche (casistiche di esclusione dalle procedure STA per le operazioni di prima immatricolazione/iscrizione).

Inoltre, si richiama il rispetto di specifica normativa in materia fiscale volta ad assicurare il corretto assolvimento dell'IVA.



Definizione di veicolo nuovo

Si intende per veicolo nuovo:

un veicolo nuovo di fabbrica di provenienza UE mai immatricolato
oppure

un veicolo già immatricolato in un Paese UE che non ha percorso più di 6.000 chilometri o che è stato ceduto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione all'estero.


Definizione di veicolo usato

Si intende per veicolo usato:

un veicolo già immatricolato in un Paese UE che ha percorso più di 6000 seimila chilometri
oppure

un veicolo già immatricolato in un Paese UE che è stato ceduto oltre 6 mesi dopo la data di prima immatricolazione estera


Le procedure e le verifiche tecniche e fiscali

Generalmente l'importazione del veicolo proveniente dall'estero viene effettuata dai concessionari/importatori del cd. "mercato parallelo" (ossia, non rientranti nella rete ufficiale di vendita delle case costruttrici) che provvedono, al momento della vendita in Italia, a tutti gli adempimenti amministrativi necessari.

Nel caso invece in cui il veicolo sia importato direttamente da un privato, quest'ultimo può provvedere di persona o tramite un'agenzia di pratiche auto, comprese le Delegazioni ACI; in questo secondo caso, oltre ai costi "vivi" della pratica (imposte e diritti) è dovuto anche il compenso per il servizio di intermediazione prestato dall'agenzia.

Chi vuole provvedere personalmente deve rivolgersi innanzitutto all'Ufficio Provinciale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri - DTT (la Motorizzazione) per le necessarie verifiche sull'idoneità della documentazione tecnica e sulla regolarità degli adempimenti fiscali (con particolare riguardo all'assolvimento degli obblighi IVA).
E' essenziale acquisire presso l'Ufficio Provinciale DTT tutte le indicazioni per il caso specifico, in modo da presentare la documentazione in forma corretta e completa.
Una volta espletate le citate verifiche preliminari dall'Ufficio Provinciale DTT, che deve anche provvedere alla comunicazione telematica delle informazioni relative all'assolvimento dell'IVA, il privato può richiedere l'immatricolazione e la contestuale iscrizione del veicolo in Italia. Per tali pratiche deve rivolgersi a uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) attivato, oltre che presso alcuni Uffici Provinciali DTT, presso gli Uffici Provinciali ACI, le Agenzie di pratiche auto e le Delegazioni ACI abilitate, che espongono il Logo dello STA.



Pratica di immatricolazione/iscrizione STA per i veicoli nuovi di provenienza UE

Per la documentazione di competenza Motorizzazione, in particolare per quella di tipo tecnico, si prega di rivolgersi all'Ufficio Provinciale DTT.

Per la contestuale iscrizione al PRA dev'essere presentata la seguente documentazione:

fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento dell'acquirente;
istanza dell'acquirente o atto di vendita con firma autenticata dal notaio o atto pubblico o sentenza;
Codice fiscale dell'acquirente.


Pratica STA per i veicoli usati di provenienza UE

Per la documentazione di competenza Motorizzazione, in particolare per quella di tipo tecnico, si prega di rivolgersi all'Ufficio Provinciale DTT.

Per la contestuale iscrizione al PRA dev'essere presentata la seguente documentazione:

fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento dell'acquirente;
istanza dell'acquirente o atto di vendita con firma autenticata da un notaio o atto pubblico o sentenza; se il soggetto è già proprietario all'estero e ciò risulti dalla carta di circolazione estera, può essere presentata anche una dichiarazione di proprietà con firma autenticata da un notaio o da un Comune o dai titolari o dipendenti delegati di uno Sportello Telematico dell'Automobilista (gli STA sono attivi presso gli Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, le delegazioni ACI e gli studi di consulenza automobilistica);
codice fiscale dell'acquirente.
N.B. Per i veicoli usati provenienti dalla Germania e ivi immatricolati fino al 31.5.2004 deve essere consegnato l'originale del documento di Proprietà (Faharzeugbrief). Per i veicoli usati provenienti dalla Germania e ivi immatricolati a partire dal 1.06.2004 deve essere consegnata o la copia del Faharzeugbrief o del nuovo documento di proprietà (ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG TEIL II).

SOMME DOVUTE PER IMMATRICOLARE ED ISCRIVERE IN ITALIA I VEICOLI NUOVI E USATI DI PROVENIENZA UE
Imposta Provinciale di Trascrizione:
importo variabile a seconda del tipo di veicolo, del fatto se l'atto è o meno soggetto a IVA e della provincia di residenza dell'acquirente (i motocicli non sono soggetti alla tassazione I.P.T)

Emolumenti ACI: 20,92 euro

Imposta di bollo per trascrizione al PRA: 29,24 euro

Diritti DTT: 9,00 euro

Imposta bollo per immatricolazione: 29,24 euro

Rilascio targhe:
Importo variabile a seconda della tipologia di targa e di veicolo

ATTENZIONE: se il veicolo non rientra tra le casistiche gestite dalle procedute STA, si deve prima provvedere all'immatricolazione presso l'Ufficio decentrato DTT e successivamente, entro 60 giorni dalla data di rilascio della carta di circolazione, si deve effettuare l'iscrizione del veicolo al PRA.

IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AL PRA DI VEICOLI DI PROVENIENZA EXTRA UE
Le pratiche amministrative relative all'immatricolazione e all'iscrizione al PRA di tali veicoli non possono essere espletate mediante le procedure semplificate dello Sportello Telematico dell'Automobilista.
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Ultima modifica di J@ck156 : 10-12-2008 alle ore 11.40.22. Motivo: aggiunta della fonte.
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  #3  
Vecchio 10-12-2008, 00.21.36
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Fonte ACI

Le procedure e le verifiche tecniche e fiscali

Generalmente l'importazione del veicolo proveniente dall'estero viene effettuata dai concessionari/importatori del cd. "mercato parallelo" (ossia, non rientranti nella rete ufficiale di vendita delle case costruttrici) che provvedono, al momento della vendita in Italia, a tutti gli adempimenti amministrativi necessari.

Nel caso invece in cui il veicolo sia importato direttamente da un privato, quest'ultimo può provvedere di persona o tramite un'agenzia di pratiche auto, comprese le Delegazioni ACI; in questo secondo caso, oltre ai costi "vivi" della pratica (imposte e diritti) è dovuto anche il compenso per il servizio di intermediazione prestato dall'agenzia.

Chi vuole provvedere personalmente deve rivolgersi innanzitutto all'Ufficio Provinciale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri - DTT (la Motorizzazione) per richiedere l'immatricolazione del mezzo.

E' essenziale acquisire presso l'Ufficio Provinciale DTT tutte le indicazioni per il caso specifico, in modo da presentare la documentazione in forma corretta e completa. Inoltre, nella stragrande maggioranza dei casi sarà necessario sottoporre il veicolo a collaudo tecnico.

Una volta effettuata l'immatricolazione, si deve richiedere - entro 60 gg dalla data di effettivo rilascio della Carta di Circolazione - l'iscrizione del veicolo al PRA.



Pratica per l'iscrizione al PRA

Per l'iscrizione al PRA dev'essere presentata la seguente documentazione:

se il soggetto è già proprietario all'estero del veicolo e ciò risulti dalla carta di circolazione estera: dichiarazione di proprietà con firma autenticata da un notaio o da un Comune o dai titolari o dipendenti delegati di uno Sportello Telematico dell'Automobilista (gli STA sono attivati presso gli Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, le delegazioni ACI e gli studi di consulenza automobilistica);
se il soggetto che si intesta il veicolo è diverso da quello risultante intestatario della carta di circolazione estera: atto di vendita con firma autenticata da un notaio o atto pubblico o sentenza;
fotocopia della carta di circolazione;
fotocopia della carta di circolazione estera;
codice fiscale dell'acquirente.

SOMME DOVUTE PER IMMATRICOLARE ED ISCRIVERE IN ITALIA I VEICOLI NUOVI E USATI DI PROVENIENZA EXTRA UE
Imposta Provinciale di Trascrizione
importo variabile a seconda del tipo di veicolo, del fatto se l'atto è o meno soggetto a IVA e della provincia di residenza dell'acquirente (i motocicli non sono soggetti alla tassazione I.P.T)

Emolumenti ACI: 20,92 euro

Imposta di bollo per trascrizione al PRA: 29,24 euro

Diritti DTT: 9,00 euro

Imposta bollo per immatricolazione: 29,24 euro

Rilascio targhe:
Importo variabile a seconda della tipologia di targa e di veicolo

Nel caso si sia veramente interessati a rimettere in circolazione un'auto demolita ed ormai radiata dal PRA.
Le condizioni necessarie perché ciò avvenga, sono le seguenti:
- l'inclusione del modello nel gruppo di modelli iscrivibili all'ASI o a uno de tre registri storici di autoveicoli a esso equiparati;
- la perfetta efficienza;
- l'assenza di un contributo statale per la rottamazione erogato relativamente a quella vettura.

Per le vetture con ancora la targa la procedura è relativamente semplice:

Infatti:
- ottenuto dal PRA l'estratto cronologico, è necessario portare l'auto al collaudo;
- con il documento rilasciato in questa sede, un'autocertificazione relativa alla proprietà del veicolo e una fotocopia di un documento d'identità di chi ha sottoscritto l'autocertificazione, ci si deve recare all'ufficio provinciale della Motorizzazione, dove, dopo il previsto collaudo, vengono emessi la nuova targa e la nuova carta di circolazione dell'auto.

Fatto questo, con la copia autentica della carta di circolazione ci si deve recare, entro 60 giorni, ad iscrivere l'auto al PRA, presso il quale si compila il modulo NP2/A ("modulo azzurro").

Le limitazioni per rimettere in circolazione veicoli costruiti da tempo non sono così restrittive: c'è una circolare della Direzione Generale della MCTC (la numero 170/86 del 15 settembre 1986) che considera immatricolabili i veicoli "muniti dei dispositivi previsti dal vigente Codice della Strada, con i temperamenti previsti dall'art. 146 (però del vecchio Codice, n.d.r.) per i veicoli di precedente costruzione"; trattasi, in pratica, di tutti quei veicoli d'interesse storico o collezionistico, che non sono, però, da confondere con i "veicoli d'epoca" ( non adeguati all'attuale Codice perché privi, ad esempio di freni anteriori).

Per questi veicoli, l'unica possibilità di circolare è rappresentata dai raduni, organizzati su determinate strade e a velocità ridotte (art. 60 del Nuovo Codice della Strada, comma 3, punto a).

Sono ammissibili alla circolazione le vetture prive di catalizzatore o di attacchi per le cinture di sicurezza; (punto 2.2 della circolare citata)

I veicoli che conservino immutati gli stessi organi essenziali che avevano prima della loro radiazione dal PRA o del la loro cessione da parte di ministeri, enti, ecc. possono essere immatricolati indipendentemente dalla loro anzianità senza che sia necessaria l'integrale rispondenza alle norme attualmente in vigore, essendo invece sufficiente la rispondenza alle norme del Codice della Strada, con i temperamenti di cui all'articolo 146". Anche nel caso di veicoli appartenenti alle forze dell'ordine o militari.

I problemi maggiori si incontrano invece quando nessuna delle targhe avute dal veicolo è nota.

Infatti, la circolare precedentemente citata stabilisce che:
Nel caso di veicoli di non dimostrata provenienza originaria (residuati bellici, veicoli abbandonati, ecc.) quale documentazione d'origine potrà assumersi l'atto di aggiudicazione emesso dalla pubblica autorità competente, mentre la certificazione delle caratteristiche tecniche può essere sostituita da una dichiarazione rilasciata dall'ente (ASI, ecc.) cui il veicolo risulta iscritto".

Occorre, quindi, presentare una denuncia di ritrovamento del veicolo al Comune nel cui territorio lo stesso è stato trovato e attendere un anno, periodo durante il quale, se il proprietario non dichiara che quel veicolo gli appartiene (dimostrando relativa documentazione di proprietà), il veicolo sarà aggiudicato a chi l'ha reperito.

Se il veicolo è stato trovato presso un demolitore, come documentazione d'origine vale la fattura d'acquisto emessa dal venditore.

Se il veicolo appartiene a un privato, che lo detiene da tempo senza targhe e documenti, vale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'acquirente

VEICOLI RADIATI D'UFFICIO

I veicoli radiati d'ufficio per mancato pagamento delle tasse automobilistiche, a condizione di essere ancora in possesso sia delle targhe che dei documenti di circolazione, possono essere reiscritti al PRA senza essere sottoposti a reimmatricolazione e quindi mantenendo i documenti originali.
Per poter usufruire di questo beneficio dovranno essere pagate le tasse arretrate degli ultimi tre anni maggiorate del 50% (art. 18 comma 1, legge 27/12/2002, n° 289).

Scusate il triplo post ma purtoppo tuette le informazioni prese di qua e la su internet necessarie a tutti gli interessati del club,per la reimmatricolazione di auto storiche radiate o importate non c'entrava in unica pagina.Spero di essrvi stato utile,come vdete mantengo le mie promesse.
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  #4  
Vecchio 28-03-2011, 14.08.34
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Volevo sapere una cosa sulle auto storiche:

Nella maggior parte dei comuni dove transito, c'è scritto che è divieto d'accesso per le auto non catalizzate dal lunedì al venerdì dalle ore xx alle ore xx!!
In alcuni c'è anche scritto eccetto auto storiche/d'epoca ma in altre no!!
Dove non c'è scritto significa che le auto non catalizzate(quindi quasi tutte quelle di 20anni fa e oltre) non possono circolare oppure possono girare anche se non c'è scritto nulla?????

Grazie a chi risp!!
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  #5  
Vecchio 26-10-2011, 11.30.54
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Volevo sapere una cosa sulle auto storiche:

Nella maggior parte dei comuni dove transito, c'è scritto che è divieto d'accesso per le auto non catalizzate dal lunedì al venerdì dalle ore xx alle ore xx!!
In alcuni c'è anche scritto eccetto auto storiche/d'epoca ma in altre no!!
Dove non c'è scritto significa che le auto non catalizzate(quindi quasi tutte quelle di 20anni fa e oltre) non possono circolare oppure possono girare anche se non c'è scritto nulla?????

Grazie a chi risp!!
generalmente le auto storiche possono cisrcolare se si stanno recando a manifestazioni di interesse storico, si presume quindi che queste avvengano di sabato o domenica... in settimana queste vetture non potrebbero circolare, uso il condizionale perchè ne vedo tutti i giorni in giro nonostante il divieto, a meno che tutti abbiano un impianto gpl installato... ma ne dubito
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  #6  
Vecchio 30-11-2011, 10.34.23
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E' una diatriba che è costata ad alcuni colleghi alfisti non pochi dindini: non basta essere in possesso di un'auto certificata ASI per non pagare il bollo, se l'auto circola in strada è necessario pagare una tariffa forfettaria annuale.
Secondo questo articolo e, in particolar modo, l'allegato pdf, non è necessario essere iscritti ASI per contribuire all'esenzione. Molto interessante
http://www.motori24.ilsole24ore.com/...-esenzione.php
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  #7  
Vecchio 30-11-2011, 16.57.45
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E' una diatriba che è costata ad alcuni colleghi alfisti non pochi dindini: non basta essere in possesso di un'auto certificata ASI per non pagare il bollo, se l'auto circola in strada è necessario pagare una tariffa forfettaria annuale.
Secondo questo articolo e, in particolar modo, l'allegato pdf, non è necessario essere iscritti ASI per contribuire all'esenzione. Molto interessante
http://www.motori24.ilsole24ore.com/...-esenzione.php
Infatti vengono definite storiche le vetture con più di 30 anni di età, qui da noi se circoli si paga una tassa di circolazione di circa 30€, la cosa ridicola è che un paio di anni fa ho fatto un calcolo per la mia 500L che, con la sua modesta potenza avrebbe pagato meno di bollo che ti tassa di circolazione..... Ovviamente è una tassa che qualcuno deve ricordarsi di chiedere, perchè a differenza del bollo deve essere esibita in caso di controllo (e di richiesta)...
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