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CERCHI, RUOTE, FRENI, SOSPENSIONI Tutto ciò che riguarda le parti in movimento.

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Vecchio 19-03-2013, 07.44.46
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Predefinito Tuning Cerchi E Ruote: Arriva Il Decreto Che Liberalizza Il Settore

Certo di fare cosa gradita agli amanti del tuning, Vi allego la notizia appena apparsa nella stampa di settore e la relativa circolare ministeriale
Pubblicato, dopo anni di attese, il decreto che liberalizza il tuning di pneumatici e cerchi, ecco il testo definitivo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013 è stato pubblicato il Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione".
NOVITA' ATTESA DAL 2009 - E' una novità assoluta nel nostro Paese visto che sino ad oggi non esisteva un sistema di omologazione per i cerchi e l'eventuale montaggio di pneumatici di misure diverse da quelle indicate in carta di circolazione non era consentito se non dopo il rilascio del nullaosta da parte del costruttore del veicolo. Grazie alla modifica dell'art 75 de Codice della Strada fatta nel 2009, e al conseguente Decreto uscito ieri, ciascun automobilista avrà la possibilità di montare sulla propria vettura gomme e cerchi diversi da quelli indicati in carta di circolazione o sul libretto di uso e manutenzione con una procedura più snella, più veloce e meno onerosa.
TUNING RISPETTOSO - "E' da più di due anni - dice Fabio Bertolotti, direttore Assogomma- che il Ministero e i rappresentanti della filiera, come Assogomma e Assoruote, hanno lavorato alla definizione di questo importante Decreto che rappresenta un cambiamento significativo per gli automobilisti che potranno personalizzare le loro vetture montando pneumatici e cerchi più performanti nell'assoluto rispetto della sicurezza stradale. E' una dimostrazione di come sia possibile cambiare le regole del nostro Paese, adeguandole ad altri (ad esempio Germania), venendo incontro ad una pluralità di interessi con particolare attenzione alle scelte ed alla sicurezza degli automobilisti. Il nostro Ministero italiano anche questa volta ha confermato lungimiranza e proattività".
"Finalmente la legalità prevarrà! - dichiara Corrado Bergagna, Presidente di Assoruote - Le aziende serie, che producono cerchi omologati di qualità e rispettano le regole, potranno affermare la loro diversità rispetto a prodotti di dubbia affidabilità e provenienza sotto il vigile controllo del Ministero dei Trasporti. Un risultato condiviso con Assogomma che ci auguriamo venga apprezzato dagli automobilisti e dagli altri attori coinvolti". Le novità introdotte da questo Decreto verranno approfondite in occasione di una tavola rotonda riservata alla stampa e alle Istituzioni che avrà luogo presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma il 27 marzo 2013 dove interverranno rappresentanti dei Ministeri dei Trasporti, dell'Interno e delle Associazioni Assogomma e Assoruote. In attesa di partecipare a questo incontro e capire meglio quali saranno le procedure da seguire per ottenere il via libera al tuning del "sistema ruota", riportiamo per intero il testo del recente Decreto. Il nostro augurio è che questa liberalizzazione non crei, alla lunga, un problema di sicurezza stradale. Le parole di Bertolotti sembrano rassicuranti, ma sino a quando non capiremo bene quale margine sarà concesso agli automobilisti le perplessità restano.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
.... OMISSIS ...

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni di cui al paragrafo 2 delregolamento n. 124 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)recante: «Disposizioni uniformi relative all'omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi».
Inoltre, si intende per:
a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle «ruote originali» e dalle «ruote sostitutive del costruttore del veicolo», quali definite, rispettivamente, dai punti 2.3 e 2.4.1 del predetto paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente considerata ovvero unitamente ad uno o piu' dei seguenti elementi: pneumatico gia' omologato in base alle disposizioni vigenti in materia, viti o dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota;
b) «tipo di veicolo»: l'insieme dei veicoli quali definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008;
c) «famiglia di veicoli»: sottoinsieme di varianti o versioni, quali definite dall'allegato II , parte B, punto 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per carrozzeria e caratteristiche dimensionali e prestazionali dell'impianto frenante;
d) «campo d'impiego»: le famiglie di veicoli sulle quali il «sistema ruota» puo' essere installato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 75 del codice della strada:
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e omologazione) (In vigore dal 1° marzo 2009).
- 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc³, tale accertamento e' limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. OMISSIS
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all' art. 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. OMISSIS
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocita'.
6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- Il regolamento 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, supplemento ordinario.

N.B. HO DOVUTO "TAGLIARE" PARTE DEL TESTO CON DEGLI OMISSIS Perché TROPPO LUNGO, IN OGNI CASO IL TESTO INTEGRALE E' REPERIBILE ONLINE. LEGGENDO DI CORSA IL TESTO E NON AVENDO APPROFONDITO A DOVERE, RITENGO CHE COMUNQUE DEBBANO ESSERE EMANATI I REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE. MA E' COMUNQUE UN BELLA NOTIZIA!!
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Vecchio 20-03-2013, 09.13.27
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...Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio...
Per fortuna è stato scritto per "facilitare"!
Io non ho capito manco questo, figuramose er testo originale!
Qual'è la "strofa" in cui si dovrebbe evincere che si possono montare ruote..."After librett"?
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Vecchio 20-03-2013, 09.54.50
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Per fortuna è stato scritto per "facilitare"!
Io non ho capito manco questo, figuramose er testo originale!
Qual'è la "strofa" in cui si dovrebbe evincere che si possono montare ruote..."After librett"?
ahahahaha... c'ho provato pure io ma non si trova questa opzione! come al solito le leggi sono sempre comprensibili da tutta la popolazione...
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  #4  
Vecchio 21-03-2013, 07.25.03
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ahahahaha... c'ho provato pure io ma non si trova questa opzione! come al solito le leggi sono sempre comprensibili da tutta la popolazione...
Comprendo le difficoltà di lettura. Ritengo però che l'ultimo capoverso, prima del testo del decreto, cioè le dichiarazioni di Corrado Bergagna, chiarisce che il comparto sarà liberalizzato e che le modalità operative saranno illustrate durante una "tavola rotonda" che si terrà il 27 marzo. Conto di postarvi l'esito non appena ne sarò in possesso. In ogni caso, l'argomento sarà ampiamente dibattuto e sicuramente saranno emanate circolari dal ministero competente. Posterò anche le circolari non appena saranno emesse.
Vi assicuro che è un notevole passo avanti rispetto al passato. Meno pastoie burocratiche e più libertà di scelta, ma sempre nel rispetto della sicurezza.
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  #5  
Vecchio 27-03-2013, 07.05.24
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Predefinito Chiarimenti

Vi riporto il testo integrale dei chiarimenti pervenuti in merito al decreto già postato.
Tuning cerchi e ruote: primi chiarimenti sul decreto
Non si può definire propriamente tuning ma il decreto cerchi e ruote esonererà dall’obbligo del nullaosta
Categoria: Codice della Strada | 25 Marzo 2013

Il decreto attuativo riguardante il tuning dei cerchi e degli pneumatici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013, definisce in maniera univoca le norme da rispettare per l'installazione e l'omologazione dei sistemi ruota (cioè cerchio, pneumatico, distanziali e colonnette di fissaggio) diversi da quelli indicati sul libretto di circolazione. Tuttavia ciò che inizialmente sembrava una vittoria per gli appassionati di tuning (dopo quella dei freni), va letto con moderazione: il decreto impone infatti dei paletti piuttosto restrittivi sulle possibilità di variazione delle dimensioni delle ruote ma sicuramente costituisce un grande passo verso la tutela dei produttori di cerchi di qualità e della sicurezza dei consumatori. Cerchiamo di fare chiarezza sulle reali opportunità che gli automobilisti avranno nel prossimo futuro senza per questo mettere arepentaglio la sicurezza stradale.
QUANDO NON SERVE O SERVE IL NULLAOSTA - La normativa promette di snellire il calvario burocratico che gli appassionati dovevano subirsi per regolarizzare la personalizzazione della propria auto. In futuro, infatti, non sarà più necessario chiedere il nullaosta alla Casa costruttrice dell'auto se si monteranno cerchi e pneumatici diversi da quelli riportati sul libretto, a patto di rispettare le condizioni imposte dal decreto (ovvero che i cerchi siano stati omologati in origine dal produttore e riportino la marcatura che ne evidenzi l'omologazione). Pertanto, se l'installazione di cerchi e pneumatici diversi (purché omologati) non comporta la sostituzione o la modifica di parti dell'auto (compresi i parafanghi), e l'installazione del nuovo "sistema ruota" può avvenire in modo che si possa tornare alla configurazione originaria semplicemente rimpiazzandolo con i ricambi originari non sarà più necessario chiedere l'approvazione della modifica alla Casa costruttrice (il famoso nullaosta). Basterà ottenere la certificazione dell'officina che esegue il montaggio dei cerchi (omologati e certificati) secondo le istruzioni del Produttore del sistema e della Casa Costruttrice auto, per richiedere la "visita e prova" alla Motorizzazione e il successivo aggiornamento del libretto di circolazione. Il nullaosta del Costruttore resta ineluttabile (come già avviene oggi) quando la modifica richiede l'utilizzo di parti meccaniche diverse da quelle originali o software per la gestione dei sistemi ABS, ASR e ESC diversi da quelli adottati dal Costruttore.
QUALI PROVE SONO NECESSARIE - Salvo la parte normativa che riguarda l'omologazione del "sistemi ruota" (di competenza del Produttore), il nuovo decreto sembra davvero guardare ai Paesi dove personalizzare l'auto è più semplice e tollerato. Vediamo in che modo l'automobilista è tutelato dalla nuova procedura: la richiesta di omologazione del Produttore al Ministero dei Trasporti comporta una serie di prove statiche e dinamiche sul singolo tipo di veicolo per il quale è richiesta l'omologazione (alcune particolarmente severe e non previste dalla normativa di altri paesi, costituiranno il vero tema di discussione sull'attuabilità del decreto che richiederà sicuramente alcune "limature" per essere realmente attuabile e permettere ai costruttori di cerchi di immettere nel mercato cerchi "modificati" nel rispetto del decreto). Successivamente, ottenuto l'ok dal Ministero dei Trasporti, il codice di omologazione saràimpresso sul sistema ruota ed indicherà in maniera univoca la comprovata compatibilità del sistema omologato con una famiglia o un modello di auto. L'acquirente non dovrà fare altro checontrollare prima dell'acquisto se la sua auto rientra tra quelle per le quali il sistema è stato omologato e successivamente farlo installare da un'officina autorizzata. Lo stesso codice impresso su cerchi e pneumatici sarà oggetto di verifiche da parte delle Forze di polizia, che verificheranno durante i controlli di routine la corrispondenza tra il certificato di omologazione, il sistema ruota e l'aggiornamento del libretto.
I LIMITI CHE IL PRODUTTORE NON DEVE SUPERARE - Affinché un "sistema ruota" sia idoneo all'omologazione per un'auto specifica (a parte i test per ottenere l'omologazione), il decreto concede un incremento percentuale contenuto rispetto alle dimensioni riportate sul librettodi circolazione. In particolare, è ammesso che la circonferenza di rotolamento esterna sia contenuta in una variazione del +/-2% rispetto alla circonferenza intermedia degli pneumatici previsti in origine (si ottiene tramite un calcolo meccanico-ingegneristico). Molto più immediata è la variazione massima del diametro nominale esterno, che non dovrà essere superiore di oltre l'1% rispetto al massimo diametro degli pneumatici previsto dal Costruttore. La larghezza degli pneumatici non dovrà superare, invece, del 10% la larghezza massima degli pneumatici prescritti dal libretto. Indice di carico, indice di velocità e pressione di gonfiaggio potranno essere uguali o superiori a quelli originali. Fin qui s'intuisce che l'imposizione dei limiti dimensionali sia una misura cautelativa per impedire che una ruota di dimensioni inadeguate interferisca con gli organi meccanici.
SI AGLI PNEUMATICI LARGHI E RIBASSATI - Ciò che lascerà con l'amaro in bocca gli appassionati del tuning è il ridotto margine di modifica permesso dall'attuale decreto ai costruttori di cerchi. Facendo un esempio specifico, infatti uno pneumatico potrebbe essere scartato potenzialmente anche se superasse le prove dinamiche previste dal decreto. Facciamo un esempio pratico : ipotizziamo di studiare la sostituzione degli pneumatici 185/60 R14 (in alternativa 185/55 R15 per il libretto) con degli pneumatici più larghi e ribassati. Secondo le disposizioni normative, la larghezza degli pneumatici massima omologabile sarebbe 203,5 mm(185+10%), ma attualmente il mercato propone gomme solo da 205 mm (fuori limite) o 195 mm. Dopo aver verificato la larghezza massima utile dello pneumatico, Il Produttore che intende omologare il nuovo sistema ruota dovrà anche calcolare il diametro esterno massimo, che nel nostro caso sarà di 59,02 cm (58,44 cm+1%). Queste cifre apparentemente "ridicole" consentirebbero tuttavia alla nostra vettura di calzare regolarmente con il nuovo decreto pneumatici ribassati fino a 195/45 R16 (con diametro esterno di 58,18 cm) su cerchi in lega da 16 pollici. E' inteso che la regolarità del veicolo equipaggiato con il nuovo sistema ruota debba rispettare le condizioni sopra descritte, ma soprattutto che il Produttore faccia omologare queste misure prima di mettere in commercio il kit di modifica. Senza dimenticare che l'installazione del kit dovrà essere effettuata e certificata da un'officina autorizzata e che successivamente si dovrà aggiornare la carta di circolazione.
COMMENTI - Il decreto, che sicuramente è efficace nel tutelare la qualità dei cerchi (e questo è senz'altro un titolo di merito) rispetto al tuning per come è stato concepito, appare tardivo e (tanto per cambiare) macchinoso poiché solo parzialmente migliora la precedente situazione e non mette i costruttori in condizione di poter attuare il decreto stesso per via della "particolarità" di alcuni test di verifica che non sono previsti da alcuna normativa vigente comunitaria (nemmeno tedesca) pertanto ne limita l'attuabilità (salvo ulteriori specifiche da parte del Ministero). Poi è chiaro che all'interno dei limiti imposti, bisogna sempre fare i conti con le misure standard di pneumatici e cerchi offerti dal mercato. In un paese "normale" ed efficiente si potrebbe anche eliminare il collaudo presso la Motorizzazione: basterebbe la verifica visiva dei marchi di omologazione di gomme e cerchi presso qualsiasi officina abilitata alle revisioni (peraltro già abilitata dal Ministero dei Trasporti!). Ci sono voluti oltre 2 anni per la stesura del decreto che avrebbe dovuto semplificare e chiarire le norme in merito al tuning dei cerchi e degli pneumatici, tuttavia la norma appare ancora oscura; forse tra un paio di giorni a Roma ne capiremo di più, parlandone con il Ministero dei trasporti e la Polizia stradale. Guardando al futuro c'è da aspettarsi un prossimo decreto su paraurti sportivi, luci diurne DRL aftermarket e kit luci xeno. Riusciremo a vederli in Gazzetta quando le auto avranno ancora quattro ruote e si muoveranno su strada?..
Si ringrazia il Centro di Ricerche per la Sicurezza Stradale Universitario DISS per aver contribuito a far luce su alcuni aspetti del decreto.
di Donato D'Ambrosi
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Vecchio 30-03-2013, 22.38.45
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Solita roba all'italiana... in ritardo mostruoso e pura fatta male...
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Solita roba all'italiana... in ritardo mostruoso e pura fatta male...
Impossibile non darti ragione. Il guaio serio è che purtroppo non si riesce più a legiferare in maniera seria. Non esiste un testo di legge che non abbia bisogno di successive modifiche, chiarimenti, aggiornamenti. Sempre a rattoppare testi sconclusionati e scritti da gente che non riesce a mettere insieme due frasi in un italiano corretto e comprensibile.
Da addetto ai lavori, rimpiango il vecchio Testo Unico: se dovessi enumerare gli aggiustamenti e le modifiche del "Nuovo Codice della Strada", non mi basterebbero 100 pagine del forum. Ed è tutto dire!
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