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Vecchio 10-11-2010, 23.58.41
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Predefinito Informazioni sulla Patente di Guida 1,2,3.

È il documento, obbligatorio, che certifica l'idoneità alla guida.
La patente viene rilasciata dal Dtt (Dipartimento trasporti terrestri, la ex Motorizzazione civile) dopo il superamento di due esami, uno teorico e uno pratico.

Chi guida senza aver mai conseguito la patente o dopo che gli è stata revocata la patente viene punito con una multa molto pesante (2257 euro, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica) e con la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, che comporta anche il pagamento delle spese di custodia in una depositeria autorizzata dalla Prefettura. Chi invece guida con la patente scaduta va incontro a una multa di 143 euro e al ritiro della patente stessa. Chi, infine, guida senza avere con sé la patente incorre in una multa di 35 euro ed è obbligato a presentarsi agli uffici di polizia per esibire il documento.

Patente a Punti.

La patente a punti è un particolare meccanismo sanzionatorio in vigore in Italia dal 30 giugno 2003, con cui le autorità si sono poste come obiettivo di scoraggiare il più possibile le infrazioni stradali.
In base a questo meccanismo, i punti iniziali della patente, sono 20 a cui vengono sottratti per ogni violazione commessa in ragione di quanto disposto da un'apposita tabella che tiene conto della gravità dell'infrazione: si va da dieci punti nei casi più gravi a un solo punto per quelli di minore entità.

A partire dal 1° ottobre 2003, per chi ha la patente da meno di tre anni il numero di punti che vengono tolti per ciascuna violazione raddoppia.

Esauriti i 20 punti a disposizione, l'automobilista viene privato della patente: per riaverla, si deve sottoporre a un nuovo esame.

In ogni caso, i punti si possono togliere soltanto se l'effettivo trasgressore viene identificato e quando la multa è definitiva, nel senso che il trasgressore non può più presentare ricorso, oppure lo ha presentato e gli è stato dato definitivamente torto.

Se trascorrono due anni dall'ultima sanzione senza incorrere nuovamente in violazioni che prevedano la perdita di punti, si torna automaticamente a quota 20. È comunque sempre possibile "ricaricare" con sei punti la patente, frequentando un apposito corso presso un'autoscuola; ogni due anni di "buona condotta" (senza commettere infrazioni, cioè), inoltre, chi è già a quota 20 guadagna 2 punti, sino ad arrivare a un massimo di 30.

Qui il link per tutte le infrazioni http://put.edidomus.it/auto/mondoaut...ella_punti.pdf

Come si ottiene.

Per iscriversi all'esame per la patente di categoria B (quella per le automobili) è necessario un certificato medico, rilasciato da una di queste autorità sanitarie:
- la Asl territorialmente competente
- i servizi di base del distretto sanitario
- un medico del ministero della Salute
- un medico delle Ferrovie
- un medico militare in servizio permanente effettivo
- un medico della Polizia di Stato
- un medico del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- un ispettore medico del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- la Commissione medica locale (in caso di particolari malattie o gravi menomazioni fisiche)

Il certificato deve essere presentato in bollo, accompagnato da fotografia, e non deve essere stato rilasciato da più di sei mesi.
Ai cittadini extracomunitari è richiesto di esibire il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità. Questo documento va esibito in originale anche in occasione dell'esame di guida. A questo punto, chi frequenta una scuola guida non deve fare altro: penserà a tutto - a pagamento - l'autoscuola.

Se, invece, si decide di prendere la patente da privatista, si devono versare 14,62 euro sul conto corrente postale n. 4028 e 15,00 euro sul conto n. 9001, entrambi intestati al Dtt (Dipartimento trasporti terrestri, la ex Motorizzazione). Quindi, bisogna recarsi all'ufficio provinciale del Dtt, portando con sè le ricevute dei versamenti, il certificato medico, due fototessera e compilare l'apposito modulo d'iscrizione.

La prenotazione del secondo esame (quello di guida), si può fare fino a 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento, e deve essere accompagnata da un ulteriore versamento di 14,62 euro, sul conto corrente n. 4028, per il pagamento dell'imposta di bollo sulla patente.

È possibile sostenere gli esami anche in una provincia diversa da quella di residenza. I documenti e la procedura sono identici, ma è obbligatorio sostenere prova orale e pratica presso lo stesso ufficio provinciale del Dtt.

Ricordiamo, inoltre, che anche per i privatisti vi è l'obbligo di sostenere l'esame di guida su una vettura dotata di doppi comandi.

Se si usano le lenti a contatto, dal 1997 non è più necessario sostenere l'esame con gli occhiali né portare le lenti di scorta durante la guida.

Rinnovo.

Eccezion fatta per l'annullamento a seguito dell'esaurimento dei venti punti a disposizione, la patente per la guida delle autovetture (categoria B) ha validità:

- di norma, 10 anni
- dopo i 50 anni di età, 5 anni
- dopo i 70 anni di età, 3 anni

La validità delle patenti speciali è di 5 anni, ma può essere anche inferiore a discrezione della Commissione medica locale.

In ogni caso, fa fede la scadenza riportata sul documento.

Per il rinnovo è necessario un certificato medico, con marca da bollo di 14,62 euro, da una dalle stesse autorità che la rilasciano (vedi "Come si Ottiene)

I titolari di patente speciale devono rivolgersi alla Commissione medica locale.

Il costo della visita varia da 20 a 50 euro, a seconda della struttura alla quale ci si rivolge. In taluni casi viene richiesto il codice fiscale.

Inoltre si devono versare 9,00 euro sul conto corrente n. 9001 intestato al Dipartimento trasporti terrestri - Diritti - Roma.

Il Dipartimento riceverà tutta questa documentazione e il certificato direttamente dal medico e provvederà a spedire a domicilio un tagliando adesivo (con la nuova data di scadenza della licenza di guida) da applicare sulla patente.

Nell'attesa, non si può guidare all'estero, ma soltanto in Italia con copia del certificato rilasciato da chi ha eseguito la visita medica.

Fonte Quattroruote.it
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Vecchio 10-11-2010, 23.59.30
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Cambio di Residenza.

Chi cambia residenza deve aggiornare due documenti: la patente e la carta di circolazione (quest'ultima solo se è intestatario di un veicolo).
Per il Certificato di proprietà (Cdp), invece, l'intestatario del veicolo non ha alcun obbligo di provvedere all'aggiornamento.

Quando si presenta in Comune la domanda per il cambio di residenza, è sufficiente compilare il modulo, in distribuzione agli sportelli, per l'aggiornamento della patente e della carta di circolazione.

Una volta terminati gli accertamenti, il Comune spedirà il modulo al Dtt (Dipartimento dei trasporti terrestri, la ex Motorizzazione), che a sua volta provvederà a registrare la variazione e a inviare a casa dell'automobilista due tagliandi autoadesivi: uno da applicare alla carta di circolazione, l'altro sulla patente.

Attenzione: ogni componente della famiglia in possesso di patente o intestatario di un veicolo deve compilare il suo modulo personale.

Furto, smarrimento o deterioramento.

Dall'inizio del 2001, con l'entrata in vigore della nuova normativa che semplifica la procedura per l'ottenimento del duplicato della patente di guida, la pratica parte direttamente dai posti di Polizia. Purtroppo, in alcuni casi, soprattutto quando si tratta di documenti molto vecchi, questo iter non può essere avviato ed è quindi necessario rivolgersi a un ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri (Dtt, la ex Motorizzazione).

Ad ogni modo, chi smarrisce, subisce il furto o la distruzione del documento deve immediatamente presentarsi negli uffici delle autorità di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia o Vigili Urbani) per sporgere denuncia, munito di:
- un documento di riconoscimento valido;
- due fotografie formato tessera su sfondo bianco.

Gli agenti controllano se è possibile applicare la nuova procedura e consegnano il modulo per la richiesta del duplicato della patente sul quale andrà incollata una delle due fototessera.

L'automobilista uscirà dal posto di polizia con un permesso provvisorio di guida, valido per novanta giorni, ma solo in Italia, non all'estero.

Entro quarantacinque giorni dalla denuncia, il duplicato deve essere recapitato per posta all'indirizzo indicato dall'automobilista sul modulo di richiesta. L'importo da pagare al postino è di 7,80 euro più spese postali.

Se ciò non dovesse avvenire è meglio telefonare al numero verde 800-232323 per verificare a che punto è la pratica. Resta inteso che il permesso di guida rimane valido fino alla consegna del duplicato.

Attenzione: in caso di ritrovo del documento dopo la denuncia dello smarrimento o il furto, il titolare deve provvedere a distruggerlo.

Fonte Quattroruote.it
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Vecchio 11-11-2010, 00.00.07
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Limitazioni alla Guida
Le limitazioni alla guida sono descritte all'articolo 117 del codice della strada


Per i primi tre anni dal conseguimento della patente B è vietato il superamento del limite di 100 km/h nelle autostrade e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.
Per il primo anno dal conseguimento della patente B (rilasciata a partire dal 1º gennaio 2010) è vietato condurre autoveicoli con un rapporto potenza peso (tara) superiore a 50Kw/t.
Per i primi due anni dal conseguimento della patente A (ad accesso graduale) è vietata la conduzione di motocicli con potenza specifica superiore a 25 kW e/o 0,16 kW/kg riferita alla tara. La norma decade sostenendo la prova pratica su motociclo adatto, oltre il 21° anno di età.
Sul retro delle patenti formato tessera c'è una tabella che riporta la validità della patente per le diverse categorie; l'ultima riga invece è riservata alle eventuali limitazioni alla guida o alla conversione o duplicazione del documento. Esse vengono inserite con dei codici a due cifre, che sono:[3]

01: correzione e/o protezione della vista (obbligo lenti)
02: protesi uditiva o aiuto alla comunicazione
03: protesi/ortesi per gli arti
10: cambio di velocità adattato
15: frizione adattata
20: sistema di frenatura adattato
25: sistema di accelerazione adattato
30: sistemi combinati di frenatura e d'accelerazione adattati
35: dispositivi di comando adattati
40: sistema di direzione adattato
42: retrovisore/i adattato/i
43: sedile del conduttore modificato
44: adattamenti del motociclo (utilizzazione dei subcodici obbligatorio)
45: motocicli solo con side-car
70: conversione della patente n. ... rilasciata da ... (simbolo UE/ONU in caso di Paese terzo,
ad esempio: 70.0123456789.NL)
71: duplicati della patente n. ... (simbolo UE/ONU in caso di Paese terzo, ad esempio: 71.987654321.HR)


Fonte Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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Ringrazio J@ck 156 per aver riaperto la discussione a seguito di mio messaggio privato. Purtroppo le norme del codice della strada cambiano così rapidamente che a volte anche per noi che lavoriamo a stretto contatto con il DTT (per chi non lo sapesse lavoro in un'autoscuola) è difficile stargli dietro e sapere in diretta le modifiche che decidono di introdurre. Fortunatamente abbiamo degli organi interni, tipo giornalino, che ci tengono aggiornati su tutto quello che riguarda patenti, veicoli e norme attuative del codice della strada.
Avevo già scritto un bell'intervento con tutte le modifiche al codice che sono entrate in vigore da poco o che entraranno entro fine anno, ma purtroppo mi è saltata la connessione ed ho perso tutto...quindi devo riscrivere tutto daccapo...mannaggia
Per il momento quindi mi limito ad una piccola correzione della fonte citata riguardante i limiti per i neopatentati: restano validi i limiti di velocità per i primi tre anni dal conseguimento, ovvero 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle extraurbane, mentre la limitazione sui veicoli che possono condurre scatterà dal 9 febbraio 2011. Chi conseguirà la patente dopo tale data, per il primo anno dal conseguimento, non potrà condurre veicoli la cui potenza specifica, riferita alla tara, sia superiore a 55 kw/ton. Tale dato è riportato sui libretti più recenti oppure può essere calcolato semplicemente dividendo la potenza in kw per la tara in tonnellate (per esempio: 65 kw, tara 1300 kg: potenza specifica 65/1,300=48 kw/ton OK; 65 kw, tara 1100 kg: potenza specifica 65/1,100=59,09 kw/ton NO). Inoltre non potranno condurre autovetture con potenza superiore ai 70 Kw.
In seguito, se resterà aperto il topic, inserirò tutte le altre varianti, che possono essere utili a noi tutti automobilisti e motociclisti che usufruiamo della strada.
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  #5  
Vecchio 01-01-2011, 20.56.24
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Eccomi...non mi sono dimenticato di questo topic, solo che durante le ferie mi sono dedicato ad altro...adesso vedo di integrare con alcune novità del codice della strada preannunciate nel mio precedente.
Cominciamo da chi deve ancora fare la patente.
Dall'11 novembre 2010 è entrato in vigore il nuovo foglio rosa. Esso non consente di esercitarsi alla guida finchè non verrà superato l'esame di teoria. Vale sei mesi, come il precedente, ed entro questi sei mesi si dovrà superare l'esame di teoria. Si avrà la possibilità di ripetere l'esame, in caso di bocciatura, una sola volta: se anche con il secondo tentativo si verrà bocciati occorrerà richiedere un nuovo foglio rosa, valido sempre sei mesi e sempre e solo per la teoria.
Superato l'esame di teoria, verrà rilasciato un nuovo foglio rosa che autorizza l'esercitazione alla guida. Anche questo vale sei mesi durante i quali si potranno affrontare 2 prove di guida. In caso di bocciatura in entrambe le prove occorrerà ripetere anche l'esame di teoria. L'esame di guida potrà essere sostenuto solo 1 mese dopo il superamento dell'esame di teoria.
Attenzione...nel caso si venga beccati alla guida di un veicolo senza aver superato l'esame di teoria ovvero con il primo foglio rosa si rischia la sospensione dalla possibilità di ottenere la patente, quindi occhio a non fare furbate perchè si pagano a caro prezzo.
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