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Vecchio 09-12-2008, 23.21.36
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Fonte ACI

Le procedure e le verifiche tecniche e fiscali

Generalmente l'importazione del veicolo proveniente dall'estero viene effettuata dai concessionari/importatori del cd. "mercato parallelo" (ossia, non rientranti nella rete ufficiale di vendita delle case costruttrici) che provvedono, al momento della vendita in Italia, a tutti gli adempimenti amministrativi necessari.

Nel caso invece in cui il veicolo sia importato direttamente da un privato, quest'ultimo può provvedere di persona o tramite un'agenzia di pratiche auto, comprese le Delegazioni ACI; in questo secondo caso, oltre ai costi "vivi" della pratica (imposte e diritti) è dovuto anche il compenso per il servizio di intermediazione prestato dall'agenzia.

Chi vuole provvedere personalmente deve rivolgersi innanzitutto all'Ufficio Provinciale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri - DTT (la Motorizzazione) per richiedere l'immatricolazione del mezzo.

E' essenziale acquisire presso l'Ufficio Provinciale DTT tutte le indicazioni per il caso specifico, in modo da presentare la documentazione in forma corretta e completa. Inoltre, nella stragrande maggioranza dei casi sarà necessario sottoporre il veicolo a collaudo tecnico.

Una volta effettuata l'immatricolazione, si deve richiedere - entro 60 gg dalla data di effettivo rilascio della Carta di Circolazione - l'iscrizione del veicolo al PRA.



Pratica per l'iscrizione al PRA

Per l'iscrizione al PRA dev'essere presentata la seguente documentazione:

se il soggetto è già proprietario all'estero del veicolo e ciò risulti dalla carta di circolazione estera: dichiarazione di proprietà con firma autenticata da un notaio o da un Comune o dai titolari o dipendenti delegati di uno Sportello Telematico dell'Automobilista (gli STA sono attivati presso gli Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, le delegazioni ACI e gli studi di consulenza automobilistica);
se il soggetto che si intesta il veicolo è diverso da quello risultante intestatario della carta di circolazione estera: atto di vendita con firma autenticata da un notaio o atto pubblico o sentenza;
fotocopia della carta di circolazione;
fotocopia della carta di circolazione estera;
codice fiscale dell'acquirente.

SOMME DOVUTE PER IMMATRICOLARE ED ISCRIVERE IN ITALIA I VEICOLI NUOVI E USATI DI PROVENIENZA EXTRA UE
Imposta Provinciale di Trascrizione
importo variabile a seconda del tipo di veicolo, del fatto se l'atto è o meno soggetto a IVA e della provincia di residenza dell'acquirente (i motocicli non sono soggetti alla tassazione I.P.T)

Emolumenti ACI: 20,92 euro

Imposta di bollo per trascrizione al PRA: 29,24 euro

Diritti DTT: 9,00 euro

Imposta bollo per immatricolazione: 29,24 euro

Rilascio targhe:
Importo variabile a seconda della tipologia di targa e di veicolo

Nel caso si sia veramente interessati a rimettere in circolazione un'auto demolita ed ormai radiata dal PRA.
Le condizioni necessarie perché ciò avvenga, sono le seguenti:
- l'inclusione del modello nel gruppo di modelli iscrivibili all'ASI o a uno de tre registri storici di autoveicoli a esso equiparati;
- la perfetta efficienza;
- l'assenza di un contributo statale per la rottamazione erogato relativamente a quella vettura.

Per le vetture con ancora la targa la procedura è relativamente semplice:

Infatti:
- ottenuto dal PRA l'estratto cronologico, è necessario portare l'auto al collaudo;
- con il documento rilasciato in questa sede, un'autocertificazione relativa alla proprietà del veicolo e una fotocopia di un documento d'identità di chi ha sottoscritto l'autocertificazione, ci si deve recare all'ufficio provinciale della Motorizzazione, dove, dopo il previsto collaudo, vengono emessi la nuova targa e la nuova carta di circolazione dell'auto.

Fatto questo, con la copia autentica della carta di circolazione ci si deve recare, entro 60 giorni, ad iscrivere l'auto al PRA, presso il quale si compila il modulo NP2/A ("modulo azzurro").

Le limitazioni per rimettere in circolazione veicoli costruiti da tempo non sono così restrittive: c'è una circolare della Direzione Generale della MCTC (la numero 170/86 del 15 settembre 1986) che considera immatricolabili i veicoli "muniti dei dispositivi previsti dal vigente Codice della Strada, con i temperamenti previsti dall'art. 146 (però del vecchio Codice, n.d.r.) per i veicoli di precedente costruzione"; trattasi, in pratica, di tutti quei veicoli d'interesse storico o collezionistico, che non sono, però, da confondere con i "veicoli d'epoca" ( non adeguati all'attuale Codice perché privi, ad esempio di freni anteriori).

Per questi veicoli, l'unica possibilità di circolare è rappresentata dai raduni, organizzati su determinate strade e a velocità ridotte (art. 60 del Nuovo Codice della Strada, comma 3, punto a).

Sono ammissibili alla circolazione le vetture prive di catalizzatore o di attacchi per le cinture di sicurezza; (punto 2.2 della circolare citata)

I veicoli che conservino immutati gli stessi organi essenziali che avevano prima della loro radiazione dal PRA o del la loro cessione da parte di ministeri, enti, ecc. possono essere immatricolati indipendentemente dalla loro anzianità senza che sia necessaria l'integrale rispondenza alle norme attualmente in vigore, essendo invece sufficiente la rispondenza alle norme del Codice della Strada, con i temperamenti di cui all'articolo 146". Anche nel caso di veicoli appartenenti alle forze dell'ordine o militari.

I problemi maggiori si incontrano invece quando nessuna delle targhe avute dal veicolo è nota.

Infatti, la circolare precedentemente citata stabilisce che:
Nel caso di veicoli di non dimostrata provenienza originaria (residuati bellici, veicoli abbandonati, ecc.) quale documentazione d'origine potrà assumersi l'atto di aggiudicazione emesso dalla pubblica autorità competente, mentre la certificazione delle caratteristiche tecniche può essere sostituita da una dichiarazione rilasciata dall'ente (ASI, ecc.) cui il veicolo risulta iscritto".

Occorre, quindi, presentare una denuncia di ritrovamento del veicolo al Comune nel cui territorio lo stesso è stato trovato e attendere un anno, periodo durante il quale, se il proprietario non dichiara che quel veicolo gli appartiene (dimostrando relativa documentazione di proprietà), il veicolo sarà aggiudicato a chi l'ha reperito.

Se il veicolo è stato trovato presso un demolitore, come documentazione d'origine vale la fattura d'acquisto emessa dal venditore.

Se il veicolo appartiene a un privato, che lo detiene da tempo senza targhe e documenti, vale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'acquirente

VEICOLI RADIATI D'UFFICIO

I veicoli radiati d'ufficio per mancato pagamento delle tasse automobilistiche, a condizione di essere ancora in possesso sia delle targhe che dei documenti di circolazione, possono essere reiscritti al PRA senza essere sottoposti a reimmatricolazione e quindi mantenendo i documenti originali.
Per poter usufruire di questo beneficio dovranno essere pagate le tasse arretrate degli ultimi tre anni maggiorate del 50% (art. 18 comma 1, legge 27/12/2002, n° 289).

Scusate il triplo post ma purtoppo tuette le informazioni prese di qua e la su internet necessarie a tutti gli interessati del club,per la reimmatricolazione di auto storiche radiate o importate non c'entrava in unica pagina.Spero di essrvi stato utile,come vdete mantengo le mie promesse.
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My garage:
Alfa Romeo 90 1.8 carburatori 1985 A.S.I.
Alfa Romeo 164 3.0 V6 i.e. 192hp 1988 A.S.I.
Ford Escort cabriolet 1.4 Ghia 1988 A.S.I.
Audi A6 1.9 TDi sedan 2003
Opel Astra GTC 1.3 CDTI 2008.

Ultima modifica di J@ck156 : 10-12-2008 alle ore 10.41.36. Motivo: aggiunta della fonte.
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