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Vecchio 24-07-2008, 22.50.01
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Predefinito Libretto di Circolazione e Targhe

Libretto e targhe

La carta di circolazione contiene tutte le caratteristiche tecniche rilevanti del veicolo e le associa al numero di targa e al numero di telaio. Contiene anche il nome del proprietario del veicolo, ma non fa fede sotto questo aspetto, perché il Dtt (Dipartimento dei trasporti terrestri, la ex Motorizzazione) intesta la carta di circolazione a chi si dichiara proprietario, senza effettuare alcun controllo.
Il documento va tenuto a bordo del veicolo (articolo 180 del Codice della strada), pena una multa di 32 euro e l'obbligo di esibirlo in un posto di polizia entro il termine indicato dagli agenti nel verbale (chi non si presenta rischia come minimo una multa di 327 euro).

A bordo del veicolo devono sempre trovarsi anche il certificato di assicurazione RC auto (multa di 32 euro per i trasgressori) e il tagliando della stessa polizza assicurativa (che deve essere esposto sul parabrezza, pena una multa di 19 euro). Anche questi documenti, se mancanti durante un controllo delle forze dell'ordine, devono poi essere esibiti in un ufficio di polizia.

Le targhe identificano il veicolo, devono essere sempre due (tranne che per i motoveicoli, i veicoli in circolazione di prova e quelli con immatricolazione provvisoria) e devono essere perfettamente leggibili almeno nel numero. Le altre indicazioni contenute nelle due fasce laterali blu della targa (l'attuale modello di targa, distribuito dall'inizio del 1999), come per esempio la sigla della provincia di residenza dell'intestatario e l'anno di prima immatricolazione, non sono invece obbligatorie, per cui la loro mancanza non comporta alcuna sanzione.

Quando si cambia residenza....

Chi cambia residenza deve aggiornare due documenti: la patente e la carta di circolazione.

Per il Certificato di proprietà (Cdp), invece, l'intestatario del veicolo non ha più l'obbligo di provvedere all'aggiornamento.

Quando si presenta in Comune la domanda per il cambio di residenza, è sufficiente compilare il modulo, in distribuzione agli sportelli, per l'aggiornamento della patente e della carta di circolazione.

Una volta terminati gli accertamenti, il Comune spedirà il modulo alla Motorizzazione, che a sua volta provvederà a registrare la variazione e a inviare a casa dell'automobilista due tagliandi autoadesivi: uno da applicare alla carta di circolazione, l'altro sulla patente.

Attenzione: ogni componente della famiglia in possesso di patente o intestatario di un veicolo deve compilare il suo modulo personale.

Passaggio di proprietà

Nel caso la vettura cambi proprietario, il nuovo intestatario deve soltanto far annotare sulla carta di circolazione le sue generalità. Resta fermo poi l'obbligo di far annotare il passaggio di proprietà al Pra.

Furto, smarrimento o deterioramento.

Dall'inizio del 2001, con l'entrata in vigore della nuova normativa che semplifica la procedura per l'ottenimento del duplicato della carta di circolazione, la pratica parte direttamente dai posti di polizia. Purtroppo, in alcuni casi, soprattutto quando si tratta di documenti molto vecchi, questo iter non può essere avviato ed è quindi necessario rivolgersi a un ufficio provinciale del Dtt (Dipartimento trasporti terrestri, la ex Motorizzazione).

Ad ogni modo, chi smarrisce, subisce il furto o la distruzione del documento deve immediatamente presentarsi negli uffici delle autorità di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia o Vigili Urbani) per sporgere denuncia, munito di un documento di identità valido.

Terminati gli adempimenti burocratici, verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione, valido novanta giorni.

Entro quarantacinque giorni dalla denuncia, il duplicato deve essere recapitato all'indirizzo indicato dall'automobilista, per Postacelere, con spese (12,91 euro, 25.000 lire) a carico del destinatario.

Se ciò non dovesse avvenire è meglio telefonare al numero verde 800-232323 per verificare a che punto è la pratica. Resta inteso che il permesso rimane valido fino alla consegna del duplicato.

Attenzione: se nel frattempo il documento di cui si è denunciato lo smarrimento o il furto viene ritrovato dal titolare, quest'ultimo deve provvedere a distruggerlo.



Fonte Quattroruote.it

Ultima modifica di J@ck156 : 08-11-2009 alle ore 09.58.47.