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scafnapoli 24-07-2008 23.50.01

Libretto di Circolazione e Targhe
 
Libretto e targhe

La carta di circolazione contiene tutte le caratteristiche tecniche rilevanti del veicolo e le associa al numero di targa e al numero di telaio. Contiene anche il nome del proprietario del veicolo, ma non fa fede sotto questo aspetto, perché il Dtt (Dipartimento dei trasporti terrestri, la ex Motorizzazione) intesta la carta di circolazione a chi si dichiara proprietario, senza effettuare alcun controllo.
Il documento va tenuto a bordo del veicolo (articolo 180 del Codice della strada), pena una multa di 32 euro e l'obbligo di esibirlo in un posto di polizia entro il termine indicato dagli agenti nel verbale (chi non si presenta rischia come minimo una multa di 327 euro).

A bordo del veicolo devono sempre trovarsi anche il certificato di assicurazione RC auto (multa di 32 euro per i trasgressori) e il tagliando della stessa polizza assicurativa (che deve essere esposto sul parabrezza, pena una multa di 19 euro). Anche questi documenti, se mancanti durante un controllo delle forze dell'ordine, devono poi essere esibiti in un ufficio di polizia.

Le targhe identificano il veicolo, devono essere sempre due (tranne che per i motoveicoli, i veicoli in circolazione di prova e quelli con immatricolazione provvisoria) e devono essere perfettamente leggibili almeno nel numero. Le altre indicazioni contenute nelle due fasce laterali blu della targa (l'attuale modello di targa, distribuito dall'inizio del 1999), come per esempio la sigla della provincia di residenza dell'intestatario e l'anno di prima immatricolazione, non sono invece obbligatorie, per cui la loro mancanza non comporta alcuna sanzione.

Quando si cambia residenza....

Chi cambia residenza deve aggiornare due documenti: la patente e la carta di circolazione.

Per il Certificato di proprietà (Cdp), invece, l'intestatario del veicolo non ha più l'obbligo di provvedere all'aggiornamento.

Quando si presenta in Comune la domanda per il cambio di residenza, è sufficiente compilare il modulo, in distribuzione agli sportelli, per l'aggiornamento della patente e della carta di circolazione.

Una volta terminati gli accertamenti, il Comune spedirà il modulo alla Motorizzazione, che a sua volta provvederà a registrare la variazione e a inviare a casa dell'automobilista due tagliandi autoadesivi: uno da applicare alla carta di circolazione, l'altro sulla patente.

Attenzione: ogni componente della famiglia in possesso di patente o intestatario di un veicolo deve compilare il suo modulo personale.

Passaggio di proprietà

Nel caso la vettura cambi proprietario, il nuovo intestatario deve soltanto far annotare sulla carta di circolazione le sue generalità. Resta fermo poi l'obbligo di far annotare il passaggio di proprietà al Pra.

Furto, smarrimento o deterioramento.

Dall'inizio del 2001, con l'entrata in vigore della nuova normativa che semplifica la procedura per l'ottenimento del duplicato della carta di circolazione, la pratica parte direttamente dai posti di polizia. Purtroppo, in alcuni casi, soprattutto quando si tratta di documenti molto vecchi, questo iter non può essere avviato ed è quindi necessario rivolgersi a un ufficio provinciale del Dtt (Dipartimento trasporti terrestri, la ex Motorizzazione).

Ad ogni modo, chi smarrisce, subisce il furto o la distruzione del documento deve immediatamente presentarsi negli uffici delle autorità di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia o Vigili Urbani) per sporgere denuncia, munito di un documento di identità valido.

Terminati gli adempimenti burocratici, verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione, valido novanta giorni.

Entro quarantacinque giorni dalla denuncia, il duplicato deve essere recapitato all'indirizzo indicato dall'automobilista, per Postacelere, con spese (12,91 euro, 25.000 lire) a carico del destinatario.

Se ciò non dovesse avvenire è meglio telefonare al numero verde 800-232323 per verificare a che punto è la pratica. Resta inteso che il permesso rimane valido fino alla consegna del duplicato.

Attenzione: se nel frattempo il documento di cui si è denunciato lo smarrimento o il furto viene ritrovato dal titolare, quest'ultimo deve provvedere a distruggerlo.



Fonte Quattroruote.it

J@ck156 25-07-2008 13.44.28

Spostamento targa originale :
spesso a seguito dell'installazione o della modifica del cofano posteriore la targa originale viene spostata dall'utente sul paraurti o in altra posizione mantenendo ovviamente l'illuminazione della stessa indispensabile per la guida notturna. Tale modifica comporterebbe l'aggiornamento della carta di circolazione inquanto anche l'alloggiamento della targa è classificata come "elemento costruttivo" ; tuttavia mantenendo le dimensioni , lecaratteristiche dell'alloggiamento originale e seguendo le indicazioni sottocitate dal codice della strada, non si dovrebbero avere problemi.

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259. Modalità di installazione delle targhe (Art. 100 Cod. Str.).

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d’immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d’immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d’immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine (1);
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l’alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l’altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l’altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest’ultima disposizione, l’altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per due bordi laterali della targa, formando verso l’esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l’alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l’altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest’ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell’altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l’uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all’articolo 260 (2).


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